Ordinanza contro l'abbrucio delle stoppie
24/10/2017
Visto l'allegato XI del Dlgs n. 155/2010 in cui è previsto il rispetto dei seguenti limiti per l'inquinante PMlO: media giornaliera pari a 50millionesimi di grammo per ogni metro cubo d'aria da non superare per più di 35 volte per anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre) e media annuale inferiore a 40.
Visti i dati ARPA Piemonte comunicati sul sito Sistema Piemonte dai quali si rileva che in data 22.10.2017 (ultimo dato disponibile alla data odierna) nel Comune di Tricerro il livello di polveri sottili è stato pari a 71 µg/mc dunque superando il limite di protezione della salute imposto dalla normativa nazionale.
Visto il "Regolamento per I 'abbruciamento delle stoppie del riso" della Provincia di Vercelli, emanato al fine di tutelare l'ambiente,
la salute degli operatori agricoli, la salute dei cittadini e la sicurezza pubblica.
Visto l'art. 2 del citato Regolamento che recita: "La pratica dell 'abbruciamento è in ogni caso vietata al manifestarsi di particolari condizioni meteorologiche che comportino un rischio tangibile di sforamento dei livelli di qualità dell'aria. determinato dall 'ARPA previa comunicazione alla Provincia di Vercelli e ai Comuni".
Visto l'art. 4 del Regolamento di cui ai commi precedenti che recita: "Ai Sindaci dei Comuni nel cui territorio avviene
all 'abbruciamento delle stoppie è demandato, in sede di potestà di ordinanza, di prescrivere condizioni più restrittive rispetto a quelle contenute nei precedenti articoli.fino al limite dell'integrale divieto, valutando le condizioni ambientali della zona tra le quali:
«La presenza di vento o nebbia sia tale da far ritenere lo sviluppo degli incendi afini agricoli pregiudizievole alla pubblica incolumità;
• La qualità de li 'aria abbia, a seguito di segnalazione da parte del Dipartimento ARPA di Vercelli, raggiunto livelli di particolare
rischio."
Visto l'art. 50 del DLgs n. 267/2000 TUEL che demanda al Sindaco, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti.
Visti gli artt, 449 e 650 del c.p.
Ravvisata la necessità di intervenire immediatamente a causa dei livelli di qualità dell'aria rilevati dall 'ARPA Piemonte sul territorio del Comune di Tricerro al fine di prevenire una concreta situazione di rischio per la salute e l'incolumità pubblica per effetto delle particolari condizioni climatiche.
ORDINA
I) Il divieto dell'abbruciamento di stoppie su tutto il territorio comunale fino al rientro nei limiti di Legge ad effetto dalle ore 00.00 del giorno successivo ali' emissione del!' ordinanza.
2) E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente ordinanza.
3) Salvo i casi previsti dal codice penale o da altra e diversa disposizione di Legge, le infrazioni alla presente ordinanza sono sanzionate ai sensi dell'art. 7bis del Dlgs n. 267/2000 TUEL e s.m.i. con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.
4) La Polizia Locale, il Gruppo Carabinieri Forestale Vercelli e tutte le Forze di Polizia sono incaricate del controllo circa
l'osservanza della presente ordinanza.
5) La presente ordinanza è trasmessa al Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli, all'Ufficio Territoriale del Governo presso la Prefettura di Vercelli, al Dipartimento Provinciale di ARPA Piemonte, al Comando di Polizia Locale, al Gruppo Carabinieri Forestale Vercelli e al Comando Stazione Carabinieri di Ronsecco.
6) Copia della presente ordinanza è inviata e resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione ali' Albo Pretorio online del Comune e sulsito istituzionale comunale.
7) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro 60 giorni, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla scadenza termine di pubblicazione all'Albo Pretorio, si sensi dell' art, 21 della Legge 6 dicembre 1971 IL 1034.